Regione Toscana
Accedi all'area personale

Cessione di Fabbricato

L'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 stabilisce che la comunicazione di cessione di un fabbricato non deve più essere comunicata all'Autorità locale di pubblica sicurezza, a condizione che il contratto di cessione.

Descrizione

L'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 stabilisce che la comunicazione di cessione di un fabbricato non deve più essere comunicata all'Autorità locale di pubblica sicurezza, a condizione che il contratto di cessione.

Tipologia

Modulistica

Numero protocollo

1 del 09 agosto 2023

Formati disponibili

pdf

Licenza d'uso

Pubblico dominio

Ufficio responsabile

Documenti

Ulteriori informazioni

Descrizione aggiuntiva

L'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 stabilisce che la comunicazione di cessione di un fabbricato non deve più essere comunicata all'Autorità locale di pubblica sicurezza, a condizione che il contratto di cessione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, venga già registrato all'agenzia delle entrate.

Si fa eccezione nel caso della dichiarazione di cessione fabbricato, di qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno straniero o apolide.

Normativa CESSIONE DI FABBRICATO - QUESTURA SI SIENA

Ultima modifica: mercoledì, 09 agosto 2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri