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Dichiarazione di Residenza

  • Servizio attivo

Con il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 (Decreto Semplificazioni) convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 e’ stato previsto all’art. 5 “Il Cambio di residenza in tempo reale”.

A chi è rivolto

La dichiarazione di residenza deve essere resa da un componente maggiorenne della famiglia, presentando un valido documento di riconoscimento e indicando l’esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi eventualmente già vi abita. Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

Descrizione

L’art. 5 del Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n.80 che tratta “Lotta all'occupazione abusiva di immobili” prescrive che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne’ l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge ».

Come fare

Per presentare in ufficio la dichiarazione di residenza, il richiedente dovrà compilare il modulo (VEDI ALLEGATO) contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata. Le modalità di consegna della richiesta sono reperibili sul modulo stesso.

Cosa serve

Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.

Documentazione da allegare alla richiesta di residenza:

  • documento di riconoscimento di tutti i componenti la famiglia (per gli stranieri passaporto o documento equipollente)
  • codice fiscale,
  • patente di guida italiana e carta di circolazione per targhe italiane automezzi intestati . In alcuni particolari casi (auto d’epoca, taxi, veicoli agricoli, rimorchi superiori a 7 tonnellate ecc.) il titolare del documento deve provvedere alla variazione direttamente, attraverso la locale Motorizzazione Civile. Codice della Strada: La richiesta di aggiornamento dei dati della patente e dei documenti di circolazione è obbligatoria, l’omessa comunicazione è sanzionata. La comunicazione alla Motorizzazione Civile viene inviata una volta definita positivamente la richiesta di variazione. Tagliando per la Carta circolazione:Dal 2 febbraio 2013, per quanto riguarda i veicoli, non viene più inviato il tagliando da applicare sulla patente con la nuova residenza, rimane invece l’invio del tagliando con la nuova residenza da applicare sulla carta di circolazione. Per avere informazioni sullo stato della pratica si può contattare il numero verde 800 232323.
  • nel caso di inserimento in nucleo familiare già residente nell’abitazione, dichiarazione di conferma di un membro maggiorenne del nucleo in questione .

La dichiarazione consente di evitare la sospensione del procedimento per informarne i cointeressati.

  • nel caso di locazione, comodato d’uso ecc… occorre la conferma da parte del padrone di casa ( VEDI ALLEGATO)
  • nel caso di residenza di un minore presso la residenza di un solo genitore, o presso la residenza di altre persone occorre consenso dell’altro genitore o di entrambi i genitori a seconda del caso che decorre (VEDI ALLEGATO)
  • nel caso di trasferimento della residenza in un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica, è necessario allegare alla dichiarazione di residenza copia del contratto di locazione o del verbale di consegna dell’immobile, debitamente sottoscritti dall’Ente Gestore. In caso di ampliamento del nucleo familiare, oltre ai suindicati documenti, dovrà essere allegata la relativa autorizzazione rilasciata dall’Ente Gestore.
  • nel caso di stranieri questi devono produrre oltre a quanto sopra :
    • se appartenenti agli altri paesi dell’U.E.: ( VEDI ALLEGATO)
    • se appartenenti ad un paese extracomunitario: (VEDI ALLEGATO)

Cosa si ottiene

Dichiarazione di Residenza.

Costi

Nessun costo.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

La dichiarazione di residenza è resa a norma del dpr 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. È inoltre prevista la comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

è rilasciata all’interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90

  • entro 2 giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al Comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al Comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
  • nelle more il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione;
  • il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
  • in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/90 smi. L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
  • le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili

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Ultima modifica: lunedì, 15 aprile 2024

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