A chi è rivolto
A tutti i cittadini stranieri.
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A tutti i cittadini stranieri.
Per i cittadini stranieri, occorre il NULLA OSTA rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia.
- Per i cittadini di Austria, Germania, Rep. Moldova e Svizzera, è necessario il CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE , rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del proprio Paese.
- Per i cittadini del Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Turchia è necessario il CERTIFICATO DI CAPACITÀ MATRIMONIALE (informarsi, presso il rispettivo Consolato, sull'autorità competente al rilascio)
- Per i cittadini della Norvegia è necessario produrre nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Norvegia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille prevista dalla conv. Aia.
- Per i cittadini della Polonia è necessario il nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Polonia esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille (Conv. Aja).
- Per i cittadini della Svezia che sono ivi residenti il nulla-osta è rilasciato dal Comune di residenza, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja) se tradotto in Svezia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille (Conv. Aja).
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il nulla-osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o Ambasciata) o con Apostille (Conv. AJa).
La firma del Console o dell’Ambasciatore dovrà essere legalizzata dalla competente Prefettura. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Estonia, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein , Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Nel documento deve risultare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e devono essere chiaramente indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile e generalità dei genitori (se non sono indicate necessita atto di nascita legalizzato e tradotto o estratto di nascita su modello plurilingue) . Per la donna divorziata, vedova o matrimonio nullo occorre la data di scioglimento del matrimonio.
2. Per la donna divorziata, con matrimonio nullo o vedova da meno di 300 giorni: AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE con certificazione della Corte d'Appello
3. Per il minorenne da 16 a 18 anni provvedimento del Tribunale dei Minorenni
I suddetti documenti dovranno essere presentati all'Ufficio di Stato Civile almeno 4 giorni prima del giorno prescelto per il matrimonio, precedentemente prenotato. Si possono anticipare in visione i documenti via fax o e-mail, con allegata la fotocopia del documento di identità.
Il nulla-osta può essere rilasciato:
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità Italiana nello stesso Stato (Consolato o Ambasciata d’Italia).
Nota bene: Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
I documenti da presentare sono:
Matrimonio del Cittadino Straniero.
Accesso al servizio.
Eventuali costi saranno comunicati dal Comune.
PDF34,7K | Termini e Condizioni di Servizio |
ECCEZIONI
Cittadini Statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
Cittadini Australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:
Cittadini Britannici
In base alla Circolare n. 6/2013 prevede la nuova procedura della documentazione necessaria ai cittadini britannici residenti nel Regno Unito che intendono sposarsi in Italia, che in sostituzione dell'attuale nulla-osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici. Tale procedura non si applica ai cittadini britannici residenti in Galles e in Inghilterra, che intendono sposare in Italia un cittadino irlandese. La nuova procedura sarà introdotta a partire dal 01.03.2013, con una fase transitoria fino al 31.08.2013.
Cittadini della Lituania
In base alla circolare n. 2 del 17.01.2014 i cittadini lituani che intendono contrarre matrimonio in Italia le autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui all'art. 116 del C.C. sono gli Uffici Comunali di Stato civile di quel paese.
Cittadini Moldavi
In base alla circolare n. 27 del 22.09.2010 a decorrere dal 10.06.2010 il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C. sarà sostituito dal Certificato di capacità matrimoniale aderendo alla Convenzione di Monaco n. 20 del 05.09.1980.
Cittadini Siriani
In base alla Circolare n. 3 del 24.01.2014 i cittadini siriani residenti che intendono contrarre matrimonio in Italia, il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C., dovrà essere rilasciato dalla Ambasciata di Siria a Vienna.
Cittadini Svedesi
Residenti in Svezia il nulla osta sarà emesso dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale. La documentazione sarà altresì munita di Apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Nulla osta che continuerà invece ad essere rilasciato dall'Autorità Straniera in Italia i cittadini svedesi qui residenti.
Cittadini Polacchi
Competente al rilascio del nulla osta è il capo dell’Ufficio di stato civile polacco. Solo nel caso in cui il cittadino polacco residente all'estero non ha avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire all'ultimo luogo di residenza in Polonia o non sia partito dalla Polonia prima del compimento di 16 anni e risieda permanentemente all'estero, il nulla osta sarà rilasciato dal console in Italia.
Rifugiato politico.
Anche in questo caso, alla persona che abbia acquisito la condizione di “rifugiato” si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana. Attenzione però, la condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.M.U.) e l’u.s.c. dovrà cercare di verificare l’insussistenza degli impedimenti al matrimonio tramite i documenti che l’interessato sarà in grado di produrre e le dichiarazioni che lo stesso potrà rendere.